Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto si rappresenta che
è stato convertito in legge con modifiche il decreto-legge n. 28 dell'11
marzo 2002 sul contributo unificato.
La legge di conversione 11 maggio 2002, n. 91, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 109 dell'11 maggio 2002, è entrata in vigore il 12 maggio
2002.
Per motivi di organicità si è ritenuto di emanare la presente circolare
che comprende anche le parti ancora in vigore delle circolari n. 1/2002 e
n. 2/2002 di questo Dipartimento, le quali, pertanto, devono ritenersi
sostituite dalla presente.
Di seguito verranno esaminati gli aspetti più rilevanti della legge n.
488/99, così come modificata dalla legge di conversione.
**************
Il comma 1 dell'art. 9 della legge n. 488/99 e succ. mod. stabilisce
che il pagamento del contributo unificato comprende tutti gli atti e
provvedimenti dei procedimenti civili, penali ed amministrativi inclusi
quelli ad essi antecedenti, necessari o funzionali. La formulazione della
legge, così come modificata dalla legge di conversione, rende eloquente
che nel pagamento del contributo unificato sono comprese anche le imposte
di bollo dovute sulla procura alle liti, sull'atto di precetto, sull'atto
di pignoramento, sull'atto di costituzione di parte civile, sulla
relazione dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte,
sulla tempestiva istanza di ammissione al passivo fallimentare, sul
provvedimento comunque conclusivo del procedimento, sul mandato di
pagamento emesso dal funzionario, sul decreto di pagamento del magistrato,
sull'istanza per la liquidazione della consulenza, sulle varie istanze
presentate dalle parti, quali differimento, sospensione, estinzione,
perenzione ecc.
La disciplina sul bollo è invariata per le domande ed istanze presentate
da terzi, non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal
legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzi tutto all'attività
delle parti processuali. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il
terzo che chiede la copia autentica di un atto processuale oltre al bollo
sulle copie (come si evince dal comma 1 dell'art. 9) è tenuto al
pagamento del bollo sull'istanza con cui le chiede; l'istanza per
richiedere il certificato sullo stato del processo civile non è soggetta
a bollo se presentata da una delle parti, è soggetta a bollo se
presentata da un terzo interessato.
Attesa la formulazione dell'art. 9, comma 1, legge cit. - secondo cui non
si applicano le imposta di bollo, i diritti di cancelleria, i diritti di
chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario agli atti comunque
antecedenti, necessari e funzionali dei procedimenti giurisdizionali -
deve ritenersi che l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo è
indipendente dal risultato della richiesta di pignoramento o di sfratto.
In tali ipotesi gli ufficiali giudiziari dovranno, quindi, redigere i
relativi verbali in carta semplice, e, quindi, senza l'assolvimento
dell'imposta di bollo.
Per quanto riguarda le copie autentiche è stata introdotta dalla legge di
conversione una norma interpretativa secondo la quale le copie autentiche
comprese quelle esecutive richieste dalle parti del procedimento si
intendono esenti dal bollo.
Per tali copie, pertanto, non sarà più dovuta l'imposta di bollo, ma
continueranno ad essere dovuti il diritto di copia forfettizzato e il
diritto di certificazione di conformità di cui alla tabella A allegata
alla legge 21 febbraio 1989, n. 99 e succ. mod.
La soppressione dei diritti di cancelleria, effettuata con l'art. 9, l. n.
488/99 e succ. mod., infatti, ha inciso in modo molto limitato sui diritti
di copia.
Invero, dall'interpretazione sistematica dei recenti interventi
legislativi discende che sono stati soppressi solo i diritti per le
riproduzioni ad uso d'ufficio, quantificati in modo forfettizzato per il
recupero dal D.M. n. 374/89 per il procedimento penale, quantificati in
modo forfettizzato per il pagamento anticipato della parte che si
costituisce, per il procedimento civile dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59
Sono, invece, rimasti invariati gli importi richiesti per le copie
semplici e sono aumentati gli importi per le copie autentiche ai sensi
dell'ultimo comma della tabella 1 allegata all'art. 9 legge cit., quando
la copia è rilasciata ad istanza di parte.
L'incidenza limitata della soppressione dei diritti di cancelleria sui
diritti di copia è fondata su tre argomenti:
- il legislatore non ne ha fatto cenno espresso nell'art. 9, legge n.
488/1999 e si è limitato a quantificare il diritto di autenticazione
(a sua volta componente del diritto di copia) nella tabella 1 allegata
alla legge che contiene le quantificazioni del contributo unificato;
- il legislatore successivo (art. 145, comma 70, legge 23 dicembre
2000 n. 388, che ha modificato l'art. 3 della legge 10 ottobre 1996,
n. 525, con l'introduzione del comma 3 bis) ha previsto uno strumento
generale di adeguamento degli importi riferito a tutti i diritti di
copia, sull'evidente presupposto che l'art. 9 non li aveva soppressi;
- il legislatore successivo, che si è occupato del processo
amministrativo (legge 21 luglio 2000 n. 205) in una norma speciale
(art. 1, comma 3, 2° periodo, che ha novellato l'art. 23 della legge
6 novembre 1971, n. 1034), ha soppresso il diritto di copia in casi
particolari, limitandosi a richiedere il costo di riproduzione
sull'evidente presupposto dell'esistenza nell'ordinamento dei diritti
di copia, sicuramente applicabili anche nel giudizio amministrativo.
In definitiva, deve ritenersi che con le disposizioni contenute nella
tabella 1 allegata alla legge sul contributo unificato l'attività di
autenticazione svolta dai funzionari è stata inequivocabilmente collegata
all'atto e che il costo per questa (individuato dal comma 6 della tabella
1 allegata all'art. 9 legge citata) si va a sommare agli altri importi
previsti (ai sensi della tabella A allegata alla legge citata n. 99/1989 e
succ. mod., e collegati al numero delle pagine) e sostituisce il
corrispondente importo (lire 8000) precedentemente stabilito per la stessa
funzione.
Una interpretazione diversa, tendente a ritenere che l'importo, previsto
al comma 6 della tabella, allegata all'art. 9 legge cit., sostituisca
integralmente la tabella A della legge n. 99/89 per le copie conformi, è
incompatibile con la permanenza dei diritti di copia semplice, perché le
copie semplici costerebbero di più delle copie autentiche.
Né l'interpretazione sostenuta può essere messa in dubbio
dall'espressione letterale "diritto unico", perché tante volte
il legislatore l'ha usata impropriamente e perché si può spiegare con il
riferimento all'attività di autenticazione collegata all'atto.
In caso di urgenza sono dovuti i relativi diritti di cui al n. 14 della
tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900 e succ. mod.
I diritti di copia dovranno essere pagati, come in precedenza, attraverso
l'uso delle marche da bollo (cfr., sul punto, il commento al comma 11 bis
dell'articolo 9 alla citata legge 488/1999 e succ. mod.).
Si rammenta che la legge 10 ottobre 1996, n. 525, nel prevedere un aumento
generalizzato dei diritti di cancelleria, ha stabilito all'art. 3 n. 4 una
riduzione a metà di tali diritti relativamente agli uffici dei giudici di
pace. Pertanto, anche il diritto fisso per le copie degli atti di euro
5,16 deve essere ridotto della metà per tali uffici.
Si precisa, infine, relativamente ai diritti di copia, che l'aumento
previsto per le copie autentiche dal comma 6 della tabella 1 è
indipendente dal contributo unificato e, quindi, deve essere pagato anche
da chi non si avvalga della facoltà di cui al comma 11 dell'articolo 9
alla citata legge 488/1999 e succ. mod.
L'ultimo inciso dell'art. 1, comma 1 della legge n. 488/99, come
modificato dalla legge di conversione, esclude che per alcuni procedimenti
del tutto marginali non giurisdizionali che hanno per lo più carattere
amministrativo, quali ad esempio, gli atti di notorietà, dichiarazioni
sostitutive degli atti di notorietà, trascrizione vendita di automobili
con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, procedimenti di
iscrizione all'albo dei consulenti tecnici etc., possano ancora applicarsi
i diritti di cancelleria previsti per i procedimenti giurisdizionali. Per
questi, pertanto, sarà dovuta, ove prevista, l'imposta di bollo.
L'imposta di bollo, difatti, è invariata per gli atti non giurisdizionali
compiuti dagli uffici giudiziari. Invero, l'ambito di operatività del
contributo unificato risulta limitato ai procedimenti previsti dalla legge
stessa ed agli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di
tutti quegli affari che, anche se espletati davanti ad un ufficio
giudiziario, non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a
realizzare esigenze e finalità estranee all'attività processuale.
In proposito, si chiarisce che il contributo previsto dal comma 2 della
tabella 1 allegata alla legge n. 488/99 è relativo unicamente ai processi
amministrativi che si svolgono dinanzi al T.A.R. e al Consiglio di Stato e
non può dunque essere riferito ai procedimenti di carattere
amministrativo, quali quelli sopra menzionati, di competenza degli uffici
giudiziari ordinari.
Si rammenta, inoltre, che il comma 1 dell'art. 9 prevede una espressa
abrogazione dei diritti di cancelleria in generale che si sostituiscono
con un contributo unificato di iscrizione a ruolo secondo gli importi ed i
valori indicati nella tabella 1 allegata alla citata legge. Pertanto, con
l'entrata in vigore della normativa sul contributo unificato, e salvo
quanto, più avanti, detto per il regime transitorio, i diritti di
cancelleria devono considerarsi tutti abrogati, indipendentemente dal
fatto che precedentemente essi non erano compresi nella forfettizzazione
(come, ad esempio, il diritto di registrazione).
- Il comma 3 dell'art. 9 legge cit. stabilisce che il contributo
unificato deve essere anticipato dalla parte che per prima si costituisce
in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei
procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei
beni pignorati.
Il contributo deve essere integrato nell'ipotesi di modifica della
domanda, di domanda riconvenzionale, di chiamata in causa o di intervento
autonomo, cui consegua un aumento di valore del procedimento e nei soli
limiti dell'aumento (art. 9, comma 3, legge cit., ultima parte).
In tali ipotesi, nel silenzio della legge, deve ritenersi che il relativo
versamento debba avvenire per la prima udienza utile.
Si precisa, inoltre, che il contributo si paga per ciascun grado di
giudizio. Conseguentemente non dovrà essere pagato un nuovo contributo in
tutte quelle ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non
comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così, ad
esempio, nell'ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto
o cancellato dal ruolo.
Relativamente ai procedimenti possessori di cui al Libro quarto, Titolo I,
Capo IV c.p.c., considerata la loro natura "bifasica" - sommaria
che termina con ordinanza e ordinaria che termina con sentenza - si
chiarisce che per la prima procedura (di natura sommaria) andrà richiesto
il pagamento nella misura di cui al comma 4 della tabella 1 legge citata e
per la seconda procedura (quella di merito di natura ordinaria) andrà
richiesto il pagamento di un autonomo contributo unificato per il
procedimento di cognizione ordinaria.
Per i procedimenti relativi alla esecuzione forzata degli obblighi di fare
e di non fare (art. 612 e ss. c.p.c.), poiché non vi sono istanze per
l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, il contributo deve essere
pagato al momento del ricorso al giudice dell'esecuzione.
L'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l'opposizione di terzo
all'esecuzione (art. 619 c.p.c.), quali azioni che introducono normali ed
ordinari processi di cognizione, soggiacciono alle regole generali e,
quindi, sono soggette al versamento del contributo al momento della
iscrizione a ruolo secondo il valore della domanda. L'opposizione agli
atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) soggiace al contributo fisso di euro
103,30 ai sensi del comma 5 bis della tabella 1 della legge in commento
che dovrà essere versato, anch'esso, al momento della iscrizione a ruolo.
Inoltre, sempre avuto riguardo ai procedimenti esecutivi, deve precisarsi
che la ricevuta di versamento attestante il pagamento del contributo
unificato non deve essere consegnata all'ufficiale giudiziario, bensì
deve essere depositata nella cancelleria competente secondo quanto
disposto in via generale dall'articolo 5 del d.P.R. n.126/2001.
- Il comma 4 dell'art. 9 della legge n. 488/99 e succ. mod. disciplina
l'esercizio dell'azione civile nel processo penale.
La norma prevede che il contributo non sia dovuto nell'ipotesi in cui sia
richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel
caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità
civile, chieda anche la condanna al pagamento di una somma di denaro, il
contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base
all'importo del valore liquidato in sentenza ed è prenotato a debito per
essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del
danno. Le modifiche introdotte dalla legge di conversione al comma 4
chiariscono che il pagamento del contributo per l'azione civile nel
processo penale è dovuto, oltre che nell'ipotesi di richiesta di condanna
al pagamento di una somma di denaro, anche nell'ipotesi di richiesta di
provvisionale, allorché la domanda venga accolta.
Con riferimento, in generale, alle costituzioni di parte civile nei
processi penali è opportuno, altresì, precisare che per le costituzioni
avvenute prima del 1° marzo 2002 si applica il regime antecedente
l'entrata in vigore del contributo unificato anche nell'ipotesi in cui la
sentenza di condanna sia emessa successivamente a tale data.
Il comma 5 dell'art. 9 legge citata rimette all'avvocato l'attestazione
se la controversia sia soggetta o meno al pagamento del contributo
unificato e, in caso positivo, la determinazione del valore dei
procedimenti ai sensi dell'articolo 10 e ss. del codice di procedura
civile. Gli uffici, infatti, devono eseguire un controllo meramente
formale di riscontro tra l'importo pagato e quello previsto nella legge
come corrispondente al valore della causa.
Le modifiche introdotte dalla legge di conversione al comma 5 dell'art. 9
legge cit. recano delle precisazioni molte utili volte a chiarire che la
dichiarazione circa il valore della causa è dovuta anche nelle ipotesi di
prenotazione a debito del contributo e di esenzione.
Si stabilisce, inoltre, che nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione
dell'avvocato circa il valore del procedimento, la causa si presume del
valore di cui allo scaglione g) del comma 1 della Tabella 1. E' stata
così eliminata una discrasia del decreto legge n. 28/2002, il quale,
abrogando le sanzioni della improcedibilità e della irricevibilità della
domanda, non aveva chiarito quali fossero i compiti del funzionario di
cancelleria nell'ipotesi in cui mancasse la dichiarazione dell'avvocato
circa il valore della causa.
Il comma 5 bis dell'art. 9 disciplina il meccanismo di riscossione del
contributo unificato, in caso di mancato o insufficiente pagamento,
secondo i principi generali dettati dai decreti legislativi 9 luglio 1997,
n. 237, 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112 e successive
modificazioni, che hanno regolato la materia della riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato.
Il funzionario addetto all'ufficio deve verificare la presenza della
ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa è diverso
dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della
dichiarazione resa dall'avvocato.
Il controllo effettuato dal funzionario è, dunque, come già precisato in
precedenza, un controllo meramente formale di riscontro tra l'importo
pagato e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della
causa. Infatti, la legge è inequivocabile nell'attribuire la
determinazione del valore - sulla base delle sopra richiamate regole del
codice di procedura civile - al difensore.
Il meccanismo di riscossione delineato nel comma in esame consta di due
fasi.
La prima prevede l'inoltro dell'invito bonario al pagamento da parte del
funzionario di cancelleria entro 30 giorni dal deposito dell'atto cui si
collega il pagamento o l'integrazione del contributo dovuto, quale risulta
dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione
della tabella. Le modifiche apportate dalla legge di conversione al comma
5 bis allungano il termine per l'invio dell'invito bonario al pagamento da
parte del cancelliere portandolo da dieci giorni a trenta giorni e
precisano che l'invito deve essere inviato alla parte nel domicilio eletto
o, nel caso di mancanza di domicilio eletto, deve essere depositato presso
la cancelleria dell'ufficio giudiziario. Si precisa, al riguardo, che nel
contesto del processo pendente il legislatore ha limitato al domicilio
eletto la possibilità di notifica. Ciò si fonda sulla circostanza che
nel processo la parte elegge domicilio presso il proprio difensore
(articolo 84 c.p.c.). Per il caso, poi, del tutto marginale, in cui la
parte stia in giudizio personalmente (perché autorizzata ex articolo 82
c.p.c.) e non ha eletto domicilio, il legislatore ha esteso il meccanismo
del deposito in cancelleria, già previsto dall'articolo 58 disp. att.
c.p.c.
Per ciò che concerne la notifica dell'invito di pagamento deve ritenersi
che essa rientri tra le notifiche a richiesta d'ufficio e che, quindi,
debba essere effettuata mediante l'ufficiale giudiziario, ai sensi
dell'art. 137 c.p.c.
L'invito al pagamento serve solo all'adempimento spontaneo di una
obbligazione ex lege che basterà menzionare nello stesso invito.
La seconda fase, che si apre a seguito della inottemperanza all'invito di
pagamento, consiste nella formazione del ruolo e, nel caso di decorso del
termine per l'adempimento computato dall'avvenuta notifica, nella
trasmissione del medesimo al concessionario per la riscossione.
Nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio
legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o
l'integrazione del contributo.
Si rammenta che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 237/97
e succ. mod., il ruolo deve essere formato dall'ufficio giudiziario e
trasmesso al concessionario per la riscossione.
Relativamente alla formazione, al contenuto ed alla consegna del ruolo al
concessionario, si applicano l'articolo 12 e l'articolo 24 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 e succ. mod.
- Il comma 7 dell'art. 9 legge cit. stabilisce che "i soggetti
ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari dei non abbienti sono
esentati dal pagamento del contributo".
Appare evidente che il legislatore con il termine "esenzione"
abbia inteso escludere un "passaggio di denaro". Invero, il
contributo è dovuto, ma la concreta riscossione si avrà solo se si
verificano i presupposti (condanna alle spese della parte diversa da
quella ammessa e dall'amministrazione) e a tal fine la voce è prenotata a
debito.
Il comma 8 dell'art. 9 della legge citata individua i procedimenti
esenti, cioè non soggetti al pagamento del contributo unificato.
A norma di tale articolo, così come modificato dal decreto legge e dalla
legge di conversione, non sono soggetti al pagamento del contributo i
procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore
dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile,
i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in
corso di causa, i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad
euro 2.500 ed i procedimenti di regolamento di competenza e di
giurisdizione.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione al comma 8 sono volte ad
ampliare le ipotesi di esenzione dal pagamento del contributo unificato.
In particolare, oltre che per i procedimenti esecutivi mobiliari di valore
inferiore ad euro 2.500 - già menzionati - sono stati esentati dal
pagamento del contributo unificato i procedimenti, anche esecutivi, di
opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per i
minori e, in generale, quelli riguardanti la prole. Tale ultima esenzione
è individuata per materia indipendentemente dal diverso giudice
competente.
Sono stati, altresì, esentati i procedimenti di interdizione e di
inabilitazione, i procedimenti di dichiarazione di assenza e morte
presunta, i procedimenti attinenti alle disposizioni relativi ai minori,
agli interdetti e agli inabilitati e i procedimenti relativi ai rapporti
patrimoniali tra i coniugi.
Infine, dall'esenzione è espressamente escluso il Capo VI dello stesso
Titolo II, che detta disposizioni comuni in materia di procedimenti in
camera di consiglio, i quali non sono esenti, ma assoggettati, unitamente
ai procedimenti di volontaria giurisdizione, ad una disciplina diversa e
prevista dal comma 4 bis della Tabella 1 della legge in esame e, in
particolare, per essi è dovuto il contributo unificato in misura fissa
pari a euro 62.
- La modifica del comma 11, operata dalla legge di conversione, è
volta ad eliminare la norma, introdotta dal decreto legge n. 28/2002, che
prevedeva l'obbligatorietà del pagamento del contributo anche per le
cause pendenti.
Si ritorna, pertanto, al regime della facoltatività previsto dalla norma
originaria della legge n. 488/99 (art. 9, comma 11) con la possibilità,
per i procedimenti iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il
ricorso alla data del 1° marzo 2002, di optare tra il precedente regime o
il pagamento del contributo unificato nella misura del 50%.
La nuova norma chiarisce poi che la parte - e per essa il difensore - una
volta scelto di avvalersi della facoltà del pagamento del contributo
unificato nella misura ridotta prevista dall'articolo in esame, deve
effettuare apposita dichiarazione sul valore del procedimento.
Non sono previsti particolari termini per l'esercizio dell'opzione che,
quindi, potrà essere esercitata sino al termine del procedimento.
La norma stabilisce, inoltre, che non si fa luogo al rimborso, o alla
ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di
iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di
causa e di tassa fissa.
Il riferimento ai ricorsi, introdotto dalla legge di conversione,
chiarisce che la disciplina del contributo unificato è intesa in senso
ampio e cioè non solo per i procedimenti introdotti con atto di
citazione, ma anche per quelli introdotti con il solo ricorso.
Qualora la parte non intenda avvalersi della facoltà di cui sopra
(pagamento del contributo in ragione del 50%), valgono le disposizioni
vigenti relative all'imposta di bollo. Per i diritti di cancelleria si
applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come
sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi
modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99 e dalla legge 10 ottobre
1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6 e n. 7 e
n. 8.
Per il regime transitorio si veda più avanti l'apposito paragrafo.
La legge di conversione aggiunge, inoltre, all'art. 1 il comma 11 bis,
che realizza un importante semplificazione per il pagamento degli importi
previsti dal contributo: quella della eliminazione delle marche speciali
per diritti di cancelleria, con conseguente ricorso alle marche da bollo
ordinarie che esistono in commercio anche per tagli minimi.
**************
Per ciò che concerne le novità apportate dalla legge di conversione
alla tabella 1 allegata alla legge n. 488/99 e succ. mod., si sottolinea
quanto segue.
- Viene sostituito il comma 1 della tabella 1 allegata alla legge n.
488/99, con altra di contenuto identico, ma con gli importi arrotondati al
fine di eliminare i decimali.
- Dopo il comma 3 della tabella, viene aggiunto il comma 3 bis, il
quale precisa che "per le procedure fallimentari, dalla sentenza
dichiarativa di fallimento alla chiusura è dovuto il contributo di cui
alla lettera f) del comma 1".
Con tale modifica è stato, dunque, eliminato ogni dubbio interpretativo
derivante dal fatto che il decreto legge n. 28/2002 faceva riferimento
alla sola ipotesi di cui all'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267. Viene, poi contestualmente aumentato lo scaglione relativo a tali
procedure portandolo così ad euro 672.
Per tutti i procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare
opererà lo scaglione di contributo indicato alla lett. b) del comma 1
della Tabella 1, ai sensi del comma 4 bis della medesima Tabella, che ha
richiamato i procedimenti del Libro IV, Titolo II, Capo VI del codice di
procedura civile (contributo unificato pari a euro 62).
Per ciò che concerne le procedure fallimentari è opportuno precisare il
diverso trattamento, ai fini del pagamento del contributo unificato, delle
insinuazioni tempestive e delle insinuazioni tardive.
In particolare le insinuazioni tempestive, non dovendo essere iscritte a
ruolo, non esigono il pagamento del contributo unificato.
A diverso trattamento sono invece soggette le istanze tardive. Invero, il
complesso delle norme che regolano l'accertamento del passivo in sede
fallimentare, ed in particolare quelle che attengono alla procedura per
l'insinuazione tardiva del credito (artt. 51, 52, 93 e 101 R.D. 16 marzo
1942, n. 267), conducono ad un particolare processo di verificazione,
inteso ad assicurare un esame rapido dell'accertamento di tutte le pretese
dei creditori.
Tali norme pongono bene in evidenza la circostanza che l'accertamento in
questione è di natura giurisdizionale-contenziosa ed inderogabile e che,
quindi, come ha ritenuto la Suprema Corte, con costante giurisprudenza, il
giudizio conseguente alla dichiarazione tardiva del credito, in
considerazione della sua autonomia rispetto alla fase di verificazione e
accertamento, è soggetto alla forma ed ai principi del rito ordinario.
La domanda di ammissione al passivo ed il ricorso per insinuazione tardiva
del credito, dunque, costituiscono l'unico mezzo processuale per proporre
la domanda giudiziale, al fine di far valere il proprio credito nei
confronti del debitore fallito (cfr., fra tutte Cass., Sez. 3°, 29 maggio
1972, n. 1709; Cass., sez. 1°, 18 giugno 1997, n. 5459).
Sulla base della configurazione di tale giurisprudenza di legittimità, si
deve, quindi, ritenere che il ricorso per insinuazione tradiva, abbia
natura di domanda giudiziale, diretta ad ottenere un provvedimento
giurisdizionale che accerta il diritto di partecipare al concorso.
Appare evidente, quindi, che il ricorso per insinuazione tardiva sia
soggetto al pagamento del contributo unificato in base al valore del
credito per cui si procede.
- Le modifiche apportate al comma 4 della tabella chiariscono come si
determina il valore dei procedimenti per sfratto ai fini del pagamento del
contributo: nei casi di morosità, il parametro cui riferirsi è l'importo
dei canoni non pagati alla data di notifica della citazione, mentre, nella
finita locazione, il valore è costituita dal canone di un anno. Per tutti
e due i casi (morosità, finita locazione) il contributo è stato comunque
dimezzato.
**************
Pagamento del contributo unificato
In merito alle modalità di pagamento del contributo unificato, si
rinvia al d.P.R. n. 126/2001, come modificato dal d.P.R. 466/2001.
**************
- Il decreto legge n. 28/2002, così come convertito, modifica inoltre,
la legge 24 marzo 2001, n. 89 prevedendo che i procedimenti in materia di
equa riparazione connessi alla salvaguardia dei diritti garantiti dalla
Convenzione per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, sono esenti dal pagamento del contributo unificato. Si
stabilisce, inoltre, a meri fini chiarificatori, che i procedimenti
iscritti prima del 13 marzo 2002 sono esenti dal pagamento dell'imposta di
bollo, dei diritti di cancelleria e dei diritti di chiamata di causa
dell'ufficiale giudiziario.
**************
Il decreto legge n. 28/2002, così come convertito, modifica, altresì,
l'art. 71 del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 (norme di attuazione del
codice di procedura civile) prevedendo che la nota di iscrizione della
causa al ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonché
le generalità ed il codice fiscale, ove attribuito, della parte che
iscrive la causa al ruolo.
La norma chiarisce che il codice fiscale richiesto è quello della parte
che iscrive la causa a ruolo.
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Disciplina transitoria
La legge di conversione modifica l'art. 4 del decreto legge n. 28/2002,
recante la disciplina transitoria, stabilendo che per i procedimenti
iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 al giorno antecedente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione sono fatti salvi gli atti
compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizione, o a integrazione di
quanto pagato.
L'intento cui risponde l'articolo in esame è quello di non rendere
applicabili le modifiche apportate dalla legge di conversione ad atti
compiuti nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore
del decreto legge e il giorno antecedente quello dell'entrata in vigore
della legge di conversione per i quali, espressamente la norma dispone che
non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto
pagato.
Si precisa che per atto compiuto deve intendersi l'avvenuto pagamento del
contributo unificato. Così, ad esempio, se la parte si è avvalsa del
decreto legge n. 28/2002 e ha versato il 20% del contributo per una causa
iscritta a ruolo dal 1992 al 1996, l'atto è compiuto e non può essere
chiesta l'integrazione rispetto al 50% previsto per tutti i processi dalla
legge di conversione. Se è stato inviato l'invito al pagamento per una
delle percentuali previste e vi è stato pagamento, non possono essere
chiesti né rimborsi, né integrazioni sulla base della disciplina emanata
in sede di conversione. Se, invece, all'invito non è stato dato
adempimento - indipendentemente dalla circostanza della decorrenza o meno
del termine per l'adempimento - si applica il nuovo regime previsto dalla
legge di conversione.
Per i procedimenti dichiarati esenti dalla legge di conversione
(procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500, di
opposizione e cautelari in materia di assegni per il mantenimento per la
prole, nonché quelli comunque riguardante la stessa e i procedimenti di
cui al titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro IV del codice di
procedura civile) non è previsto alcun regime transitorio.
Il nuovo regime di esenzione, pertanto, si applicherà, in conformità
all'art. 11 delle disposizioni della legge in generale al codice civile,
secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire, solamente ai
procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla legge di conversione.
Così, ad esempio, il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a
euro 2500 è esente solo se iniziato dopo l'entrata in vigore della legge
di conversione, mentre se è iniziato prima si applica il regime
precedente: contributo unificato se dal 1° marzo in poi, bolli, diritti,
etc… se antecedente al 1° marzo.
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Procedimenti penali
L'art. 9 della legge n. 488 del 1999 e succ. mod. incide anche sulla
disciplina delle spese dei procedimenti penali.
Infatti, è previsto che anche per tali procedimenti non possono più
applicarsi le imposte di bollo, i diritti di cancelleria, nonché i
diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
Ne deriva che dalla tabella allegata al d.m. 11 ottobre 1989, n. 347,
recante la disciplina relativa al recupero in misura fissa delle spese dei
procedimenti penali, dovranno essere scorporate le somme relative alle
voci suindicate (Diritti cancelleria di copia; Bollo; Precetto diritti
cancelleria).
Rimane la voce dei diritti e trasferte degli ufficiali giudiziari,
quantificata unitariamente con la chiamata di causa sino all'emanazione di
un nuovo regolamento.
In mancanza di una norma transitoria occorre fare riferimento, anche in
tal caso, ai principi generali ed in particolare al già richiamato art.
11 delle disposizioni della legge in generale al codice civile.
Per i procedimenti penali, difatti, le voci soppresse rilevano solo ai
fini del recupero forfettizzato ai sensi del D.M. n. 374/89;
conseguentemente è nel momento in cui nasce il debito nei confronti dello
Stato che occorre fare riferimento per individuare la linea di
demarcazione tra il vecchio ed il nuovo regime.
Tale momento è certamente collegato al passaggio in giudicato della
sentenza di condanna.
Pertanto:
- per le sentenze divenute definitive entro il 28 febbraio c.a., si
applica l'intero D.M. n. 347/89;
- per le sentenze divenute definitive dal 1° marzo c.a. il nuovo regime.
Si segnala che è in fase di adozione un nuovo regolamento sostitutivo del
D.M. n. 347/1989 ove non saranno più comprese tutte le voci abrogate e
saranno individuate le somme da riscuotere in misura fissa per tutti i
procedimenti penali.
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Infine, si reputa opportuno avvisare che il 14 marzo c.a. è stato
approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,
redatto dal Nucleo per la Semplificazione delle Norme e delle Procedure,
di concerto con questo Ministero.
Il Testo Unico riunisce e coordina tutte le disposizioni legislative e
regolamentari che hanno disciplinato la materia relative alle spese sul
processo e verosimilmente entrerà in vigore il prossimo 1° luglio.
Il testo è disponibile in internet sul sito del Ministero della
Giustizia: www giustizia.it.
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Si pregano le SS.LL. di voler tempestivamente diffondere la presente
circolare a tutti gli uffici interessati.