Modifiche introdotte
dalla Finanziaria 2005 - Contributo Unificato
309. All’articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «il processo di
valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse.
310. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai
seguenti:
«1. Il contributo
unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i
processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i
processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi
di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV,
titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i
processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi
contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di
pace;
d) euro 340 per i
processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi
civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i
processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i
processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i
processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di
esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di
opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120».
311. L’articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è
sostituito dal seguente:
«1. Le cause e le
attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma
di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti
soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti
dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni»
312. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disposizioni
di cui ai commi da 309 a 311 è versato al bilancio dello Stato, per essere
riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il
pagamento di debiti pregressi nonché per l’adeguamento delle spese di
funzionamento degli uffici giudiziari.